Whistleblowing

whistleblowing ter-servizi

Cos’è il WHISTLEBLOWING ?

Con il termine “Whistleblowing” si intende un sistema il cui scopo è la segnalazione di presunti di illeciti.

Per convenzione si utilizzano queste terminologie:

  • Whistleblowing per indicare l’attività di Segnalazione o il Canale di Segnalazione;
  • Whistleblower per indicare il Segnalante (o Segnalatore).

Cosa segnalare ?

Un sistema di whistleblowing deve dare la possibilità di segnalare quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Whistleblowing 1 (3)

Approfondimento


La normativa sul Whistleblowing pone al suo centro la protezione di colui che effettua la segnalazione.

Per saperne di più puoi consultare il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 cliccando sul pulsante che troverai di seguito.


Come posso inviare una segnalazione a TER-SERVIZI ?

Se vuoi inviare una segnalazione riguardante uno degli illeciti di cui sopra, desideriamo informarti che il canale che stai usando tutela l’identità del segnalante e garantisce la gestione riservata del contenuto della segnalazione con protocolli sicuri e strumenti di crittografia.

L’invio della segnalazione è legato ad un codice che dovrai memorizzare per poter accedere e verificare lo stato della segnalazione.

Attenzione: quel codice è l’unico modo per poter accedere alla segnalazione e non è recuperabile una volta perso. In caso di perdita del codice non sarà possibile comunicarti lo stato di avanzamento della Segnalazione.

Passo passo nella compilazione del Questionario ti verranno date indicazioni che ti chiediamo di leggere attentamente.

Esistono ALTRI modi per effettuare una segnalazione?

Ti ricordiamo che esistono altri canali di Segnalazione che possono essere utilizzati in alternativa a questo:

  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Leggi attentamente quando possono essere utilizzati gli altri canali.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC, a disposizione sul sito anticorruzione.it) quando:

  1. non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

 

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Condividi: